Per il 2022, il divieto di sbarco sull'isola d'Ischia con veicolo al seguito vige, dal 15 aprile al 31 ottobre, per i residenti in Campania non facenti parte della popolazione stabilmente residente in uno dei sei comuni isolani (Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d'Ischia). La limitazione all'afflusso e alla circolazione vale sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli e i ciclomotori.
Nel medesimo periodo il divieto è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.
Deroghe al divieto sono concesse a quei turisti che affittano una casa per almeno 15 giorni (con regolare contratto) o che soggiornano in hotel per almeno una settimana nei comuni di Barano, Serrara Fontana, Casamicciola e nella frazione di Panza del comune di Forio. Per il comune casamicciolese tale deroga vale limitatamente ai periodi dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. La deroga vale per un unico veicolo per nucleo familiare ed è necessario richiedere il relativo contrassegno alla Polizia Municipale.
Dal divieto sono esclusi anche i veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani pur non avendo la residenza anagrafica (limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare), che devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà.
Deroghe anche per autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità; autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano – Istituto nazionale geofisica e vulcanologia; veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera; autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC; veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera; veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione. Le informazioni sulla tempistica e sulla documentazione necessaria per la presentazione delle istanze saranno consultabili sul sito web dell'Ufficio Territoriale della Prefettura nella sezione "Imbarco Isole - Limitazione all'afflusso e alla circolazione".
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